COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 16.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. MARINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2006 A CARICO DEL CALCIATORE NUCCI FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 9.2.2006 (Gara: MARINO – LANUVIO CAMPOLEONE del 4.2.2006 – Campionato Jun. Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 16.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. MARINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2006 A CARICO DEL CALCIATORE NUCCI FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 9.2.2006 (Gara: MARINO – LANUVIO CAMPOLEONE del 4.2.2006 – Campionato Jun. Prov. Roma) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminatigli atti ufficiali; considerato che la Società, regolarmente convocata, non si è presentata; ritenuto che la sanzione comminata a carico del calciatore NUCCI FABRIZIO appare del tutto congrua e proporzionata alla condotta posta in essere dal predetto giocatore, come descritta nel referto arbitrale, fonte privilegiata di prova e degna di fede; DELIBERA Di respingere il reclamo proposto dalla A.S.D. MARINO, confermando la squalifica fino al 31.3.2006 calciatore NUCCI FABRIZIO. La tassa reclamo va incamerata.
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