COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 16.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’AMATORI SANTA SEVERA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE GALLI STEFANO FINO AL 31.10.2006 E DEL CALCIATORE GRIMALDI FABRIZIO FINO AL 28.2.2009 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 16.2.2006. (Gara: AMATORI SANTA SEVERA – PORTUENSE DEL 12.2.2006 Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 16.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’AMATORI SANTA SEVERA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE GALLI STEFANO FINO AL 31.10.2006 E DEL CALCIATORE GRIMALDI FABRIZIO FINO AL 28.2.2009 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 16.2.2006. (Gara: AMATORI SANTA SEVERA – PORTUENSE DEL 12.2.2006 Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; sentita la società reclamante come da richiesta; udito l’Arbitro in sede di supplemento di referto; - rilevato che la reclamante deduce che il direttore di gara, nel descrivere gli avvenimenti che hanno portato alle decisioni impugnate, è incorso in un errore, sia nell’individuare il calciatore Galli come colui che lo spingeva e lo tratteneva a fine gara, provocandogli dolore, sia nell’individuare il calciatore Grimaldi, ed eccepisce altresì che l’Arbitro non sarebbe stato colpito da uno schiaffo alla nuca ma solo dal pallone lanciato dal portiere senza intento di colpire; - osservato per contro che l’Arbitro, in sede di supplemento, ha precisato di aver individuato, senza alcun dubbio, il calciatore Grimaldi come colui il quale lo colpiva con uno schiaffo alla nuca e che, in quel frangente, il portiere si trovava davanti a lui e non aveva scagliato alcunché, ed ha ulteriormente precisato di non nutrire dubbi sull’identità del calciatore Galli che nel frangente lo ha insultato spinto e strattonato; - ritenuta dunque accertata la responsabilità degli incolpati, ed osservato che le sanzioni adottate appaiono solo lievemente eccedenti i parametri usualmente adottati per casi analoghi e vanno quindi ricondotte in quei termini come da dispositivo; DELIBERA Di ridurre la squalifica a carico del calciatore Galli Stefano dal 31.10.2006 al 31.8.2006 ed al calciatore Grimaldi Fabrizio dal 28.2.2009 al 30.9.2008. La tassa reclamo va restituita.
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