COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 16.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.C.D. CASTROCIELO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PERUZZI IVAN (TESS. RIPI) PARTECIPANTE ALLA GARA CASTROCIELO – RIPI DEL 25.2.2006 CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 72 del 16.3.2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA A.C.D. CASTROCIELO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PERUZZI IVAN (TESS. RIPI) PARTECIPANTE ALLA GARA CASTROCIELO – RIPI DEL 25.2.2006 CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA
La Commissione Disciplinare
visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe;
osservato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore Peruzzi Ivan (Tess. Ripi) in quanto in posizione di squalifica per una gara per recidività in ammonizione sanzionata con il comunicato ufficiale n. 66 del 23-2-2006 e non ancora scontata;
rilevato che l’assunto della reclamante trova puntuale riscontro negli atti ufficiali e la posizione del calciatore deve effettivamente essere considerata irregolare
DELIBERA
Di comminare alla società RIPI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e l’ammenda di € 100,00
Di comminare al dirigente accompagnatore ufficiale della S.S. Ripi, Sig. Cortina Santino, l’inibizione fino al 30.3.2006;
Di squalificare il calciatore Peruzzi Ivan (Ripi) per una giornata ulteriore di gara.
La tassa reclamo va restituita
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