COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 23.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL C.L. PROSSEDI AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE DEL CALCIATORE OLLEIA MATTEO DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 2.3.2006 GARA CHIAIAMARI – PROSSEDI DEL 26.2.2006 CAMPIONATO DI PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 75 del 23.3.2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL C.L. PROSSEDI AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE DEL CALCIATORE OLLEIA MATTEO DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 2.3.2006
GARA CHIAIAMARI – PROSSEDI DEL 26.2.2006 CAMPIONATO DI PROMOZIONE
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe;
rilevato che la reclamante sanziona l’eccessività della sanzione irrogata al proprio tesserato in quanto il comportamento censurato sarebbe parzialmente giustificato dal nervosismo indotto dall’importanza della gara per la posizione di classifica delle due squadre;
rilevato per contro che nel referto di gara viene ben descritto il comportamento del calciatore Olleia che, in reazione ad analogo comportamento di un avversario, dapprima lo spintonava e poi gli sputava contro;
ritenuta la sanzione irrogata lievemente eccessiva in quanto non ha tenuto contro della gravissima provocazione subita equiparando il comportamento dei due calciatori coinvolti
DELIBERA
Di ridurre la squalifica del calciatore Olleia Matteo da cinque a quattro giornate di squalifica.
La tassa reclamo va restituita.
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