COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 23.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’A.S.D. ATLETICO MARINO 1923 AVVERSO L’AMMENDA DI € 200,00 E LA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2006 A CARICO DEL CALCIATORE GALLI DAMIANO DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO GARA SETTECAMINI – ATLETICO MARINO DEL 25.2.2006 CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C2

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 23.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’A.S.D. ATLETICO MARINO 1923 AVVERSO L’AMMENDA DI € 200,00 E LA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2006 A CARICO DEL CALCIATORE GALLI DAMIANO DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO GARA SETTECAMINI – ATLETICO MARINO DEL 25.2.2006 CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C2 La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; sentita come da richiesta la società reclamante; rilevato che la reclamante deduce l’assoluta estraneità di propri tesserati e sostenitori ad atteggiamenti minacciosi, al termine della gara, nei confronti dell’arbitro ed attribuisce il comportamento del calciatore Galli, alla particolare ubicazione degli spalti ove si fronteggiavano le due tifoserie ed al fatto che lo stesso, espulso, sia stato costretto ad attraversarli una volta uscito dal terreno di gioco; ritenuto che l’assunto della reclamante rispetto al comportamento dei sostenitori è smentito dal referto arbitrale, che descrive in modo puntuale e circostanziato una serie di comportamenti minacciosi messi in atto dai sostenitori dell’Atletico Marino in campo avverso, mentre risulta che il calciatore Galli, provocato verbalmente da alcuni sostenitori della squadra Settecamini, abbia reagito in modo violento passando a vie di fatto e dando luogo ad una colluttazione in cui a sua volta veniva colpito; ritenute quindi le sanzioni assolutamente congrue e del tutto attinenti agli addebiti; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando le sanzioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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