COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 23.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.C. ANTICOLI FIUGGI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2006 A CARICO DEL CALCIATORE ADIUTORI BIAGIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 22 DEL 2.3.2006 ( Gara: Anticoli – Supino del 25.2.2006 – Camp. JUN PROV. FR. )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 23.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.C. ANTICOLI FIUGGI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2006 A CARICO DEL CALCIATORE ADIUTORI BIAGIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 22 DEL 2.3.2006 ( Gara: Anticoli - Supino del 25.2.2006 - Camp. JUN PROV. FR. ) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; osserva: La reclamante, nello scusarsi per il comportamento del proprio giocatore, causato dal nervosismo per l’andamento dell’incontro, ha invocato una riduzione della squalifica, ritenuta troppo severa. Considerato che, in effetti, le offese e le minacce che il calciatore Adiutori ha rivolto reiteratamente all’Arbitro, sia la momento dell’espulsione che al termine della gara, non sono state accompagnate da alcun atteggiamento di aggressività, se non verbale; Che pertanto, esclusa ogni condotta di natura violenta nei confronti dell’Arbitro, la sanzione inflitta potrà essere parzialmente rivisitata. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore ADIUTORI BIAGIO dal 30.4.2006 al 10.4.2006. La tassa di reclamo va restituita.
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