COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 23.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTEROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.3.2007 A CARICO DEL CALCIATORE CENCELLI IVANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 16.2.2006 (Gara: MONTEROMANO – TRE CROCI dell’11.2.2006 – Campionato III Categoria Viterbo)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 75 del 23.3.2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTEROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.3.2007 A CARICO DEL CALCIATORE CENCELLI IVANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 16.2.2006
(Gara: MONTEROMANO – TRE CROCI dell’11.2.2006 – Campionato III Categoria Viterbo)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
udita, come da richiesta, la Società interessata ed il tesserato squalificato;
sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro;
rilevato che la reclamante ed il tesserato hanno contestato la sanzione sia perché non rispondente ai fatti effettivamente occorsi sia perché assolutamente eccessiva e sproporzionata rispetto agli addebiti;
ritenuto che il referto arbitrale è chiarissimo sulla dinamica degli occorsi ma, in sostanza, al calciatore possono addebitarsi soltanto reciproche scorrettezze con un avversario e generiche proteste nei confronti dell’arbitro, oltre alla partecipazione ad una rissa generale, peraltro risoltasi senza conseguenze;
osservato che, effettivamente, la sanzione inflitta non trova alcun riscontro negli occorsi descritti nel referto e va rideterminata come da dispositivo;
DELIBERA
Di ridurre la squalifica del calciatore CENCELLI IVANO dal 30.3.2007 al 30.3.2006.
La tassa reclamo va restituita.
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