COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 23.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL G.S. DIVINO AMORE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE TERSIGNI MIRKO FINO AL 15.4.2006 DELIBERA DEL G.S. DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 2.3.2006 GARA GARBATELLA – DIVINO AMORE DEL 26.2.2006 CAMPIONATO 2^ CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 23.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL G.S. DIVINO AMORE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE TERSIGNI MIRKO FINO AL 15.4.2006 DELIBERA DEL G.S. DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 2.3.2006 GARA GARBATELLA – DIVINO AMORE DEL 26.2.2006 CAMPIONATO 2^ CATEGORIA La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante non contesta i fatti ascritti al calciatore Tersigni ma li giustifica con la particolare tensione accumulata durante la gara e con la dinamica dell’azione che aveva provocato la reazione del calciatore al termine della partita; rilevato che la sanzione adottata rientra pienamente nei parametri usualmente adottati e discende dall’antisportività del comportamento sanzionato caratterizzato anche da un contatto fisico, non violento ma volontario, nei confronti del direttore di gara e va considerata assolutamente congrua; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la sanzione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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