COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 23.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL G.S. DILETTANTI FALASCHE AVVERSO L’AMMENDA DI € 200,00 E LE SQUALIFICHE PER TRE GARE DEI CALCIATORI GUBITOSI MANUEL E LEONE FILIPPO DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 70 DEL 9.3.2006 GARA DILETTANTI FALASCHE – AMOR PORTUENSE DEL 5.3.2006 CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 23.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL G.S. DILETTANTI FALASCHE AVVERSO L’AMMENDA DI € 200,00 E LE SQUALIFICHE PER TRE GARE DEI CALCIATORI GUBITOSI MANUEL E LEONE FILIPPO DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 70 DEL 9.3.2006 GARA DILETTANTI FALASCHE – AMOR PORTUENSE DEL 5.3.2006 CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; rilevato innanzitutto che la reclamante deduce l’eccessività della sanzione pecuniaria irrogata in quanto il comportamento del pubblico non sarebbe andato oltre una serie di generiche minacce, in riferimento a gravi fatti di violenza perpetrati, sempre a dire della reclamante, dagli avversari nella gara di andata, ed ad un accalcarsi dinanzi al cancello d’uscita, rimasto però sempre chiuso e controllato dagli addetti della società senza che, concretamente le forze dell’ordine, chiamate dagli ospiti, abbiano dovuto mettere in atto altri provvedimenti che quello di esercitare una presenza dissuasiva; rilevato, altresì, che per quanto attiene il comportamento dei calciatori squalificati, la reclamante asserisce che il Gubitosi Manuel, portiere di riserva, espulso dalla panchina voleva solo avvicinarsi al direttore di gara per chiedere spiegazioni, ma vi veniva impedito da un dirigente solo per accelerare l’uscita dal campo, senza alcun pericolo per l’incolumità fisica del direttore di gara; il Leone Filippo invece, espulso per doppia ammonizione, avrebbe insultato il direttore di gara ma non avrebbe poi sostato all’esterno del terreno di gioco continuando ad insultare l’Arbitro e gli avversari; osservato che, per quanto attiene il comportamento dei sostenitori, quanto sostenuto dalla reclamante trova sostanziale riscontro nel referto di gara, in quanto l’Arbitro non descrive azioni messe concretamente in atto dalle forze dell’ordine, facendo implicitamente comprendere che si sia trattato effettivamente di un’attività di controllo e dissuasione; osservato, per contro, che il comportamento dei calciatore viene puntualmente descritto ed appare obiettivamente più grave di quanto la reclamante ha inteso sostenere, essendosi, in entrambi i casi, concretizzato in qualcosa di più della semplice ingiuria, in quanto nel caso del Gubitosi vi è stato un comportamento concretamente minaccioso e nel caso del Leone le ingiurie sono state prolungate e reiterate; considerato quindi che la sanzione pecuniaria può effettivamente essere ridimensionata come da dispositivo, mentre le sanzioni ai tesserati sono appena congrue rispetto agli occorsi; DELIBERA Di ridurre l’ammenda a carico della società da € 200,00 ad € 100,00 e di confermare le squalifiche per tre gare a carico dei calciatori Gubitosi Manuel e Leone Filippo. La tassa reclamo va restituita.
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