COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 30.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. DOMAR S.C. C5 AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE IANNARELLI SIMONE (TESS. MILLESIMO) PARTECIPANTE ALLA GARA MILLESIMO – DOMAR DEL 4.3.2006 – CAMPIONATO DI C5 SERIE D MASCHILE ROMA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 30.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. DOMAR S.C. C5 AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE IANNARELLI SIMONE (TESS. MILLESIMO) PARTECIPANTE ALLA GARA MILLESIMO – DOMAR DEL 4.3.2006 – CAMPIONATO DI C5 SERIE D MASCHILE ROMA La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore IANNARELLI SIMONE tesserato per il MILLESIMO in quanto squalificato per una gara per recidività in ammonizione a seguito di delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 28 del 3.3.2006; rilevato che il reclamo non risulta inviato alla Società MILLESIMO e non risulta allegata la ricevuta della raccomandata contenente il reclamo che doveva essere contestualmente inviato alla Società MILLESIMO; DELIBERA - di dichiarare inammissibile il reclamo ai sensi dell’articolo 29 commi 5 e 9 del C.G.S. confermando il risultato acquisito sul campo: MILLESIMO – DOMAR S.C. 7 – 2 La tassa reclamo va incamerata.
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