COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 30.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL G.S. TORRE GAIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.9.2006 A CARICO DEL CALCIATORE TERENZI LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 28 DEL 2.3.2006 (Gara: TORRE GAIA – GALLICANO del 25.2.2006 – III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 30.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL G.S. TORRE GAIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.9.2006 A CARICO DEL CALCIATORE TERENZI LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 28 DEL 2.3.2006 (Gara: TORRE GAIA – GALLICANO del 25.2.2006 – III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante, a sostegno della eccessività della sanzione, possono riferirsi parzialmente assumibili; che, in effetti, l’atteggiamento minaccioso ed aggressivo assunto dal calciatore nei confronti dell’arbitro non ha determinato – grazie all’intervento tempestivo ed energico dei propri compagni – una situazione di reale pericolo per l’incolumità del Direttore di gara, il quale non è indietreggiato, né ha dovuto schivare il colpo, come precisato dallo stesso in sede di supplemento; che pertanto, pur ribadendosi la gravità del gesto, la sanzione dovrà essere in ogni caso rivisitata, rapportandola alle effettive responsabilità; Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA - di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore TERENZI LUCA dal 30.9.2006 al 30.6.2006. La tassa reclamo va restituita.
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