COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 30.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.S. ATLETICO CASTELLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 16.2.2006 ( Gara: Atletico Castelli – Gallicano dell’ 11.2.2006 – Camp. III Categoria Roma )
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 77 del 30.3.2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL A.S. ATLETICO CASTELLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 16.2.2006
( Gara: Atletico Castelli - Gallicano dell’ 11.2.2006 - Camp. III Categoria Roma )
La Commissione Disciplinare;
• visto il reclamo in epigrafe;
• esaminati gli atti ufficiali;
• sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; osserva:
A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il giocatore Moretti Massimiliano non sarebbe stato espulso, bensì soltanto ammonito; e ciò, prima di essere sostituito dal giocatore Terracciano Carmine sicché la squadra, pur avendo subìto in precedenza quattro espulsioni, sarebbe rimasta in campo con un numero sufficiente di calciatori. La decisione di sospendere l’incontro risulterebbe quindi errata, e di conseguenza la gara andrebbe ripetuta.
Ascoltato in sede di supplemento, l’Arbitro ha precisato che il giocatore n. 4 Moretti Massimiliano, già ammonito al 12° del primo tempo, era stato poi nuovamente ammonito al 7° del secondo tempo, sicché ne era stata decretata l’espulsione. Il Direttore di gara ha anche precisato che il giocatore Terracciano Carmine era entrato in campo all’8° del S.T., in sostituzione del n. 13 Morganti Claudio, e non già del n. 4 Moretti Massimiliano, che era stato già espulso in precedenza. L’Arbitro ha infine dichiarato che la gara era stata sospesa al 10° del secondo tempo, pochi secondi dopo che la squadra del Gallicano aveva sostituito il giocatore n. 3 con il giocatore n. 17, sostituzione avvenuta al 10° del S.T. e non già al 17°, come erroneamente indicato nel referto, per disguido.
Alla luce delle precisazioni fornite dall’Arbitro - fonte di prova privilegiata e degna di fede - risulta quindi confermato che, avendo subìto cinque espulsioni, la squadra dell’Atletico Castelli si era venuta a trovare con un numero di calciatori inferiore al minimo regolamentare, sicché deve considerarsi del tutto corretta la decisione dell’Arbitro di sospendere la gara.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la punizione sportiva a carico della A.S. ATLETICO CASTELLI della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3.
La tassa di reclamo va incamerata.
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