COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 31.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PIANSANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQULIFICA FINO AL 7.4.2006 A CARICO DEL CALCIATORE VIRTUOSO FILIPPO, FINO AL 30.3.2006 A CARICO DEL CALCIATORE MATTEI GIORDANO E PER 2 GARE A CARICO DEI CALCIATORI BORDINI PIERDOMENICO, SENSI STEFANO E MARTINELLI ALESSANDRO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 9.3.2006 (Gara: PIANSANO – S. LORENZO del 5.3.2006 – Campionato di III Categoria Viterbo)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 78 del 31.3.2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PIANSANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQULIFICA FINO AL 7.4.2006 A CARICO DEL CALCIATORE VIRTUOSO FILIPPO, FINO AL 30.3.2006 A CARICO DEL CALCIATORE MATTEI GIORDANO E PER 2 GARE A CARICO DEI CALCIATORI BORDINI PIERDOMENICO, SENSI STEFANO E MARTINELLI ALESSANDRO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 9.3.2006
(Gara: PIANSANO – S. LORENZO del 5.3.2006 – Campionato di III Categoria Viterbo)
La Commissione Disciplinare,
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ritenuto che per la decisione integrale del ricorso proposto dal PIANSANO è necessario sentire in sede di supplemento di referto il Direttore di gara;
considerato che le squalifiche dei calciatori invece possono essere decise, anche per esigenze di celerità della giustizia sportiva , e vengono quindi stralciate dal resto del ricorso;
considerato, altresì, che le squalifica per 2 giornate inflitte ai giocatori BORDINI, SENSI e MARTINELLI risultano inammissibili in quanto inferiori al limite reclamabile;
quanto alla squalifica del calciatore VIRTUOSO, pur considerando l’aggravamento della sanzione per recidiva, ella risulta comunque eccessiva e non congrua; il comportamento del calciatore VIRTUOSO si è infatti limitato ad un atteggiamento irriguardoso;
la squalifica del calciatore MATTEI deve invece essere confermata in quanto corretta e congrua anche in considerazione della qualifica di capitano dello stesso MATTEI;
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo proposto per le squalifiche di 2 giornate a carico dei calciatori BORDINI, SENSI e MARTINELLI;
di ridurre la squalifica del calciatore VIRTUOSO, portandola fino al 30.3.2006;
di confermare la squalifica del calciatore MATTEI.
La tassa di reclamo va restituita.
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