COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 04.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LAZIO CALCETTO AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DELL’ALLENATORE RONCONI MAURO (POLISPORTIVA OSTIENSE) PARTECIPANTE ALLA GARA POL. OSTIENSE – LAZIO CALCETTO DEL 10.3.2006 – CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D FEMMINILE ROMA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 04.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LAZIO CALCETTO AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DELL’ALLENATORE RONCONI MAURO (POLISPORTIVA OSTIENSE) PARTECIPANTE ALLA GARA POL. OSTIENSE – LAZIO CALCETTO DEL 10.3.2006 – CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D FEMMINILE ROMA La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione dell’allenatore RONCONI MAURO della POL. OSTIENSE in quanto in corso di inibizione sino al 24.3.2006, con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 9.3.2006; osservato preliminarmente che la posizione irregolare dell’allenatore non comporta la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara ma, al più, sanzioni nei confronti del tesserato già inibito e della Società di appartenenza; rilevato che effettivamente l’allenatore in questione risulta in posizione di inibizione; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo: POL. OSTIENSE – LAZIO CALCETTO 2 - 1 Di comminare l’ inibizione al dirigente RONCONI MAURO fino al 20.4.2006; di comminare alla Società POL. OSTIENSE l’ammenda di € 75,00. La tassa reclamo va incamerata.
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