COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 04.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL MONTEROSI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 1.000,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 16.3.2006 (Gara: MONTEROSI – CUS VITERBO del 10.3.2006 – Campionato C5 Serie D Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 04.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL MONTEROSI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 1.000,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 16.3.2006 (Gara: MONTEROSI – CUS VITERBO del 10.3.2006 – Campionato C5 Serie D Viterbo) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udita, come da richiesta, la Società interessata; considerato che il giocatore HAYASHI NOBU YUKI non è di colore; considerato che lo stesso calciatore è stato tesserato con il MONTEROSI ed ha mantenuto nel tempo rapporti di cordialità con la Società; ritenuto che, nella fattispecie, vi sono state solo ingiurie nei confronti del direttore di gara perpetrate dall’esterno da alcune persone; ritenuto che non sussistono le condizioni per identificare l’atteggiamento del pubblico come razzista; Tutto ciò premesso DELIBERA Si riduce l’ammenda a carico della Società MONTEROSI da € 1.000,00 ad € 150,00. La tassa reclamo va restituita.
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