COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 06.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL U.S. CIVITAVECCHIESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 A CARICO DEL CALCIATORE MANCINI PATRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 2.3.2006 ( Gara: Ladispoli – Civitavecchiese del 25.2.2006 – Camp. JUN. REG. B )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 06.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL U.S. CIVITAVECCHIESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 A CARICO DEL CALCIATORE MANCINI PATRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 2.3.2006 ( Gara: Ladispoli - Civitavecchiese del 25.2.2006 - Camp. JUN. REG. B ) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udita, come da richiesta, la Società interessata; • sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il giocatore Mancini avrebbe lanciato il pallone in direzione dell’Arbitro da una distanza di circa 15 metri, in segno di protesta, ma senza alcuna volontà di colpirlo; e che successivamente lo stesso giocatore avrebbe “ toccato inavvertitamente ” il Direttore di gara, soltanto allo scopo di richiamare la sua attenzione. Si è quindi invocata una riduzione della sanzione. Ascoltato in sede di supplemento, l’Arbitro ha riferito che, dopo la rete del Ladispoli, realizzata all’ultimo minuto di recupero, il giocatore Mancini si era avvicinato di corsa, e giunto ad una distanza di circa 2 metri, con la mano gli aveva lanciato contro il pallone, che egli era riuscito a schivare soltanto grazie ad un repentino spostamento laterale. Subito dopo, proseguendo la sua corsa, il Mancini lo aveva colpito con violenza al petto con le due mani, procurandogli dolore e facendolo “ sobbalzare ” indietro di circa 2 metri; alla notifica del provvedimento di espulsione, il giocatore gli aveva poi rivolto pesanti insulti. Alla luce delle precisazioni fornite dall’Arbitro - fonte di prova privilegiata e degna di fede - risulta quindi confermata la sussistenza e l’intenzionalità dei gesti compiuti dal giocatore, e pertanto, considerata la gravità del suo comportamento, deve ritenersi del tutto congrua ed adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la squalifica del calciatore MANCINI PATRIZIO fino al 31/12/2006. La tassa di reclamo va incamerata.
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