COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 06.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL POLISPORTIVA CANARINI ROCCA DI PAPA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2006 A CARICO DELL’ALLENATORE BASILI FULVIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 2.3.2006 ( Gara: P. Canarini Rocca di Papa – Trigoria del 25.2.2006 – Camp. JUN. REG. B ).

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 06.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL POLISPORTIVA CANARINI ROCCA DI PAPA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2006 A CARICO DELL’ALLENATORE BASILI FULVIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 2.3.2006 ( Gara: P. Canarini Rocca di Papa - Trigoria del 25.2.2006 - Camp. JUN. REG. B ). La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udita, come da richiesta, la Società interessata; • sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; Considerato che le argomentazioni addotte dalla ricorrente, a sostegno della eccessività della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, gli insulti e le offese che l’Allenatore Basili ha rivolto ripetutamente dell’Arbitro sia durante la gara che al termine dell’incontro, non sono stati accompagnati da alcun atteggiamento di aggressività, se non verbale; che, pertanto, pur dovendosi censurare tale comportamento, aggravato altresì dal gesto compiuto contro l’autovettura dell’Arbitro ( manata sullo sportello ), si ritiene di poter rivisitare la sanzione inflitta, apportando una lieve riduzione. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica dell’Allenatore BASILI FULVIO dal 30/4/2006 al 15/4/2006. La tassa di reclamo va incamerata.
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