COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 06.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL POLISPORTIVA LIBERTAS CENTOCELLE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2007 A CARICO DEL CALCIATORE MACEROLLO SIMONE E PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MAZZILLI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 2/3/06 (Gara: ASD Zaina C5 Palombara – P. Libertas Centocelle del 24/2/06 – Camp. C5 “ D ” Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 06.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL POLISPORTIVA LIBERTAS CENTOCELLE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2007 A CARICO DEL CALCIATORE MACEROLLO SIMONE E PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MAZZILLI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 2/3/06 (Gara: ASD Zaina C5 Palombara - P. Libertas Centocelle del 24/2/06 - Camp. C5 “ D ” Roma) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udita, come da richiesta, la Società interessata; • sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il giocatore Macerollo aveva lanciato la bottiglietta di plastica, parzialmente vuota, all’indirizzo di un giocatore avversario, e non già contro l’Arbitro, che era stato infatti colpito accidentalmente. Quanto al giocatore Mazzilli, si è fatto presente che questi aveva colpito l’avversario con un pugno, ma soltanto come gesto di reazione per i numerosi falli subiti. Ascoltato in sede di supplemento, l’Arbitro ha confermato che il lancio del contenitore di plastica era diretto contro il giocatore Bernabei, che, avendo già subito minacce in precedenza, egli stesso stava accompagnando fuori dal campo, attraverso un cancello secondario. L’Arbitro ha inoltre precisato che il lancio era stato effettuato da una distanza di circa 5 metri, con traiettoria “ non diretta ”, in quanto il contenitore lo aveva colpito “ di rimbalzo”. Quanto al giocatore Mazzilli, il Direttore di gara, ha riferito che questi, dopo aver subito un fallo, aveva colpito l’avversario con un pugno molto violento all’altezza del torace e, subito dopo l’espulsione, si era avventato nuovamente contro il giocatore, colpendolo con un altro violento pugno al corpo. A quel punto, trattenuto da un avversario per le spalle, il Mazzilli, aveva colpito quest’ultimo giocatore con la parte posteriore del capo, raggiungendolo allo zigomo sinistro. Al termine dell’incontro, il giocatore aveva poi rinnovato le minacce nei confronti degli avversari. Alla luce delle precisazioni fornite dall’Arbitro - fonte di prova privilegiata e degna di fede - deve quindi escludersi che il lancio del contenitore dell’acqua fosse diretto contro il Direttore di gara, e pertanto, pur dovendosi censurare il gesto, di per sé pericoloso anche per l’incolumità dell’Arbitro, andrà in ogni caso rivisitata la sanzione inflitta al giocatore Macerollo, rapportandola alle effettive responsabilità. Per quanto concerne invece il giocatore Mazzilli, questa Commissione giudica il suo comportamento molto violento ed aggressivo, e pertanto, non ritenendo congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, ne dispone l’aggravamento, ai sensi dell’art. 32 del C.G.S. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA - di accogliere il reclamo relativo al giocatore MACEROLLO SIMONE, riducendo la squalifica dal 30/6/2007 al 30/6/2006; - di respingere il reclamo relativo al calciatore MAZZELLI MARCO, aumentando la squalifica da 5 gare al 30/4/2006. La tassa di reclamo va restituita.
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