COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 06.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.S.D. ACUTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.1.2010 A CARICO DEL DIRIGENTE SERAFINI MARIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 9.2.2006 ( Gara: Celta Piglio – Acuto del 4.2.2006 – Camp. III Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 06.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.S.D. ACUTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.1.2010 A CARICO DEL DIRIGENTE SERAFINI MARIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 9.2.2006 ( Gara: Celta Piglio - Acuto del 4.2.2006 - Camp. III Categoria Frosinone) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udita, come da richiesta, la Società interessata; • sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il Dirigente Serafini non sarebbe mai entrato nello spogliatoio dell’Arbitro, e pertanto non corrisponderebbe a verità che egli abbia sputato contro il Direttore di gara. Ascoltato in sede di supplemento, l’Arbitro ha dichiarato che, al termine dell’incontro, mentre si trovava all’interno dello spogliatoio, seduto dinanzi al tavolino per redigere il rapporto di fine gara, all’improvviso entrava nello stanzino il Dirigente Accompagnatore della Soc. Acuto, Sig. Serafini Mariano, il quale, dopo aver chiuso la porta alle sue spalle, si avvicinava rivolgendogli insulti e minacce e, subito dopo, da una distanza di circa un metro gli sputava contro, attingendolo alla guancia sinistra, e pronunciando poi la seguente frase : “ adesso mi sento meglio ”, dopo di che apriva la porta dello spogliatoio e se ne andava. Alla luce delle dichiarazioni rese dall’Arbitro - fonte di prova privilegiata e degna di fede - risulta quindi confermata la sussistenza del grave ed intollerabile gesto compiuto dal Dirigente, che dovrà pertanto essere oggetto di adeguata sanzione. A tal riguardo, è opportuno ricordare che, per costante giurisprudenza, questa Commissione ha sempre equiparato lo sputo sul viso dell’Arbitro ad un gesto di violenza senza conseguenze fisiche, considerando tuttavia, ai fini della sanzione, molto più grave lo sputo rispetto ad uno schiaffo, in quanto gesto che esprime il massimo disprezzo nei confronti della persona. Alla luce di tali considerazioni, e per una necessaria gradualità delle sanzioni rispetto agli atti di violenza più gravi (calci e pugni all’Arbitro, con conseguenze fisiche), per i quali è prevista, come noto, la squalifica per una durata massima di cinque anni, appare quindi opportuno procedere, nel caso in esame, ad una rivisitazione della sanzione inflitta. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce l’inibizione a carico del Dirigente SERAFINI MARIANO dal 31/1/2010 al 31/1/2009. La tassa di reclamo va restituita.
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