COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 13.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PINELLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2006 A CARICO DEL CALCIATORE TIBURZI SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 72 DEL 16/3/06 ( Gara: Pinello – Lido dei Pini del 12/3/06 – Camp. I° CAT. )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 13.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PINELLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2006 A CARICO DEL CALCIATORE TIBURZI SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 72 DEL 16/3/06 ( Gara: Pinello - Lido dei Pini del 12/3/06 - Camp. I° CAT. ) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il calciatore Tiburzi non aveva alcuna intenzione di aggredire l’Arbitro, ma, nella sua qualità di capitano, pretendeva soltanto spiegazioni dal Direttore di gara, se pur con fare veemente. Ascoltato in sede di supplemento, l’Arbitro ha riferito che, mentre ne annotava l’espulsione, il giocatore Tiburzi, che si trovava ad una distanza di circa quattro metri, all’improvviso “ si lanciava ” verso di lui, ma veniva immediatamente trattenuto dai compagni. Il giocatore tentava a più riprese di divincolarsi, ma veniva ancora una volta trattenuto, anche da un Dirigente che lo accompagnava fuori dal terreno di gioco, controllandolo per tutta la durata dell’incontro, per impedirgli di rientrare in campo. Al termine della gara il Tiburzi, che in occasione dell’espulsione lo aveva già insultato e minacciato, rinnovava le offese nei suoi confronti, dalla zona degli spogliatoi. Alla luce delle dichiarazioni rese dell’Arbitro - fonte di prova privilegiata e degna di fede - risulta quindi confermata la sussistenza del comportamento reiteratamente minaccioso ed offensivo posto in essere dal giocatore nei confronti del Direttore di gara; ma si deve tuttavia escludere la natura aggressiva di tale comportamento, dal momento che il Tiburzi è stato sempre bloccato a diversi metri di distanza dall’Arbitro, sicché questi non ha mai corso alcun pericolo concreto, per quanto concerne la propria incolumità. Si ritiene pertanto di rivisitare parzialmente la sanzione inflitta, rapportandola alle effettive responsabilità. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del giocatore TIBURZI SIMONE dal 30/6/2006 al 15/5/2006. La tassa di reclamo va restituita.
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