COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 13.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMUNALE FOGLIANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28/2/2007 A CARICO DEL CALCIATORE INDRICCHIO PAOLO ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 2/3/06 ( Gara: Comunale Foglianese – Canepina del 26/2/06 – Camp. Promozione )
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 83 del 13.04.2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMUNALE FOGLIANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28/2/2007 A CARICO DEL CALCIATORE INDRICCHIO PAOLO ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 2/3/06
( Gara: Comunale Foglianese - Canepina del 26/2/06 - Camp. Promozione )
La Commissione Disciplinare;
• visto il reclamo in epigrafe;
• esaminati gli atti ufficiali;
• udita, come da richiesta, la Società interessata;
• sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro, osserva:
A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il giocatore Indricchio Paolo, dopo l’espulsione, avrebbe dapprima reagito alle provocazioni verbali dell’autore del goal, e successivamente si sarebbe soltanto limitato a difendersi dall’attacco degli avversari, che lo avevano circondato. Si è quindi invocata una riduzione della sanzione.
Ascoltato in sede di supplemento, l’Arbitro ha riferito che il calciatore Indricchio Paolo (portiere), subito dopo che il pallone, in azione di mischia, era entrato in rete, aveva colpito l’autore del goal, Cristofari Michele, con uno schiaffo al volto. Espulso per tale motivo, mentre gli avversari erano già schierati nella propria metà campo per la ripresa del gioco, il giocatore, da una distanza di circa 20 metri, aveva iniziato a correre verso il medesimo Cristofari che, una volta raggiunto, aveva colpito con violenti pugni e calci, senza che questi avesse pronunciato alcuna espressione offensiva nei confronti dell’interessato. Successivamente l’Indricchio Paolo, divincolatosi dai Dirigenti che tentavano di trattenerlo, aveva colpito, come una furia, altri due giocatori avversari, il primo con calci e ginocchiate al basso ventre e l’altro con una violenta testata, che gli aveva causato la rottura di un dente ed una ferita al labbro.
Alla luce delle dichiarazioni rese fornite dall’Arbitro - fonte di prova privilegiata e degna di fede - risulta quindi confermata la sussistenza dei gravi e ripetuti gesti di violenza compiuti dal giocatore Indricchio Paolo; gesti di natura aggressiva del tutto ingiustificati ed intollerabili, che hanno causato altresì gravi lesioni fisiche.
Deve quindi considerarsi del tutto congrua ed adeguata, rispetto alla gravità dei fatti, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.
Tutto ciò premesso e ritenuto,
DELIBERA
di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la squalifica del giocatore INDRICCHIO PAOLO ALESSANDRO fino al 28/2/2007.
La tassa di reclamo va incamerata.
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