COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 13.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL S.C. CEPRANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2009 A CARICO DEL CALCIATORE LANDOLFI MASSIMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 2/3/06 ( Gara: Vittoria Veroli – Ceprano del 26/2/06 – Camp. I Categoria )
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 83 del 13.04.2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL S.C. CEPRANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2009 A CARICO DEL CALCIATORE LANDOLFI MASSIMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 2/3/06
( Gara: Vittoria Veroli - Ceprano del 26/2/06 - Camp. I Categoria )
La Commissione Disciplinare;
• visto il reclamo in epigrafe;
• esaminati gli atti ufficiali;
• sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro, osserva:
A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il giocatore Landolfi avrebbe soltanto “ mimato ” una testata all’Arbitro, appoggiando poi il proprio viso a quello del Direttore di gara, senza che questi subisse alcun sintomo doloroso. Si è quindi invocata una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva.
Ascoltato in sede di supplemento l’Arbitro ha riferito che, dopo l’espulsione, il giocatore Landolfi, si era limitato a protestare, ma poi, avvicinatosi a breve distanza, aveva tentato di dargli uno schiaffo, che non lo aveva raggiunto soltanto grazie ad una sua pronta schivata. A quel punto il giocatore, trattenuto dai compagni, si era allontanato, ma all’improvviso, dopo essersi divincolato, si era avvicinato nuovamente con fare minaccioso e giunto a “ non più di mezzo metro ”, sebbene trattenuto dai compagni, aveva tentato di colpirlo con una testata; gesto che egli aveva “ intuito ”, sicché, essendosi tirato indietro, il colpo non lo aveva raggiunto, ma vi era stato soltanto un leggerissimo contatto all’altezza del setto nasale, senza alcuna conseguenza fisica, né dolore. Prima di abbandonare il terreno di gioco, il giocatore gli aveva poi rivolto insulti e minacce.
Alla luce delle precisazioni fornite dall’Arbitro - fonte di prova privilegiata e degna di fede - risulta quindi confermato l’atteggiamento aggressivo assunto ripetutamente dal giocatore nei confronti del Direttore di gara, ma deve altresì rilevarsi che i suoi gesti di violenza ( schiaffo e testata ), grazie al tempestivo intervento dei compagni, e grazie soprattutto alla rapidità di riflessi dell’Arbitro, che ha saputo schivare i colpi, non hanno raggiunto il loro scopo, sicché non hanno provocato, per fortuna, alcun danno fisico. Il comportamento del giocatore, sicuramente intollerabile, dovrà pertanto qualificarsi soltanto come “ tentativo ” di violenza, con ogni relativa conseguenza per quanto concerne la misura della sanzione, che dovrà quindi essere rivisitata, rapportandola alle effettive responsabilità.
Tutto ciò premesso e ritenuto,
DELIBERA
di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del giocatore LANDOLFI MASSIMILIANO dal 30/6/2009 al 30/6/2007.
La tassa di reclamo va restituita.
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