COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 13.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE CUSMANO THERENCE ( A.S. SPORTING SALARIA ) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28/2/2011 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 16/3/06 ( Gara: Marano Equo – Sporting Salaria dell’ 11/3/06 – Camp. III Categoria Roma )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 13.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE CUSMANO THERENCE ( A.S. SPORTING SALARIA ) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28/2/2011 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 16/3/06 ( Gara: Marano Equo - Sporting Salaria dell’ 11/3/06 - Camp. III Categoria Roma ) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udito, come da richiesta, il giocatore interessato; • sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; osserva: Il reclamante ha dedotto di non aver mai colpito l’Arbitro, ma di averlo soltanto spintonato, senza causargli alcun danno fisico. Ascoltato in sede di supplemento, il Direttore di gara ha riferito che, mentre annotava l’espulsione del Cusmano per offese nei suoi confronti, il calciatore si era avvicinato e lo aveva colpito con un violento pugno al volto, tra la bocca e la guancia sinistra. Trattenuto a viva forza dai compagni, si era poi divincolato, e lo aveva nuovamente colpito al volto sempre vicino alla bocca, causandogli dolore, nonché una fuoriuscita di sangue, all’interno del labbro superiore. Al termine della gara, il giocatore si era poi scusato dicendo di aver sbagliato e di “ aver perso la testa ” per l’eccessivo nervosismo. Alla luce delle dichiarazioni rese dall’Arbitro - fonte di prova privilegiata e degna di fede - risulta quindi confermata la sussistenza dei gravi e ripetuti gesti di violenza compiuti dal calciatore; gesti assolutamente non tollerabili, che hanno causato altresì dolore fisico ed una lieve ferita all’Arbitro. Deve quindi considerarsi del tutto congrua ed adeguata, rispetto alla gravità dei fatti, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di respingere il reclamo, e per l’effetto, conferma la squalifica del giocatore CUSMANO THERENCE fino al 28/2/2011. La tassa di reclamo va incamerata.
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