COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 13.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LEONINA SPORT AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2006 A CARICO DEL CALCIATORE NOLANO FABRIZIO E DELLA A.C. VIVACE ROCCA PRIORA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE EMILI EMANUELE E PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CORVESE GIANLUCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 77 DEL 30.3.2006 (Gara: LEONINA SPORT – VIVACE ROCCA PRIORA del 26.3.2006 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 13.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LEONINA SPORT AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2006 A CARICO DEL CALCIATORE NOLANO FABRIZIO E DELLA A.C. VIVACE ROCCA PRIORA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE EMILI EMANUELE E PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CORVESE GIANLUCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 77 DEL 30.3.2006 (Gara: LEONINA SPORT – VIVACE ROCCA PRIORA del 26.3.2006 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare; visti i reclami in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udita, come da richiesta, la Società VIVACE ROCCA PRIORA osserva: disposta la riunione dei due reclami per connessione, va confermata innanzitutto la squalifica per 3 gare a carico del calciatore CORVESE GIANLUCA della VIVACE ROCCA PRIORA il quale, espulso per aver rivolto espressioni minacciose all’indirizzo dell’Allenatore avversario, protestava poi nei confronti dell’arbitro in maniera veemente e, al termine della gara, rinnovava le proteste, ritardando a lungo l’uscita dal campo. Si ritiene invece di poter parzialmente assumere le considerazioni addotte dalla reclamante Soc. VIVACE ROCCA PRIORA, per quanto concerne il giocatore EMILI EMANUELE il quale, in effetti, ha soltanto protestato nei confronti dell’arbitro, lamentandosi in maniera vivace per il violento colpo ricevuto sull’occhio da un avversario. Il tutto con atteggiamento irriverente, ma non aggressivo. Parimenti assumibili appaiono le considerazioni svolte dalla Soc. LEONINA SPORT, a sostegno della eccessività della sanzione inflitta al calciatore NOLANO FABRIZIO il quale, dopo la notifica dell’espulsione, correva verso l’arbitro, rivolgendogli minacce, ma veniva prontamente bloccato dai Dirigenti sicchè, in effetti, deve escludersi la sussistenza di ogni concreto gesto di natura aggressiva, dovendosi considerare l’atteggiamento del calciatore soltanto minaccioso. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di respingere il reclamo relativo al giocatore CORVESE GIANLUCA della Società VIVACE ROCCA PRIORA e, per l’effetto, conferma la squalifica per 3 gare; di accogliere il reclamo relativo al giocatore EMILI EMANUELE, della Società VIVAVE ROCCA PRIORA e, per l’effetto, riduce la squalifica da 4 a 3 gare effettive; di accogliere il reclamo relativo al giocatore NOLANO FABRIZIO della Società LEONINA SPORT e, per l’effetto, riduce la squalifica dal 31.5.2006 al 26.4.2006. Le tasse di reclamo vanno restituite.
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