COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 13.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA S.S. PIANSANO AVVERSO LA PUNZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA, DELLA INIBIZIONI RELATIVE AL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE SCIARRETTA SANTE FINO AL 28-4-2006 E DELLE SQUALIFICHE DEL MASSAGGIATORE SONNO RENANTO FINO AL 14-4-2006 E DELL’ALLENATORE POPONI ALFREDO FINO AL 21-4-2006. DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 9-3-2006. GARA PIANSANO – SAN LORENZO NUOVO DEL 5-3-2006 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 83 del 13.04.2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA S.S. PIANSANO AVVERSO LA PUNZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA, DELLA INIBIZIONI RELATIVE AL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE SCIARRETTA SANTE FINO AL 28-4-2006 E DELLE SQUALIFICHE DEL MASSAGGIATORE SONNO RENANTO FINO AL 14-4-2006 E DELL’ALLENATORE POPONI ALFREDO FINO AL 21-4-2006. DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 9-3-2006. GARA PIANSANO – SAN LORENZO NUOVO DEL 5-3-2006 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA.
La Commissione Disciplinare
visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe;
sentita direttamente la reclamante come da richiesta;
sentito il direttore di gara in sede di supplemento.
Ritenuto che il direttore di gara in sede di supplemento di referto ha precisato che nessuno dei calciatori che lo circondavano impedendogli di portarsi verso il centro del campo ha messo in atto nei suoi confronti comportamenti concretamente minacciosi, limitandosi a profferire nei suoi confronti frasi irriguardose o ingiuriose;
osservato che l’Arbitro non ha nemmeno tentato di adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti dei calciatori e non risulta abbia messo tempestivamente in atto alcun accorgimento atto a far cessare i comportamenti di protesta nei suoi confronti, convocando ad esempio il capitano della squadra;
considerato che, all’atto della sospensione i calciatori della reclamante non risulta abbiano messo in atto comportamenti diversi da quelli descritti e quindi si è portati ad escludere che vi fossero concrete minacce all’incolumità dell’Arbitro, minacce che la decisione di sospendere l’incontro avrebbe piuttosto esacerbato che attenuato;
considerato infine che non può condividersi la tesi che, comunque, la gara doveva essere sospesa per l’espulsione di cinque calciatori della reclamante e che è ininfluente il fatto che l’Arbitro abbia soprasseduto alla notifica di tali provvedimenti per timore della sua incolumità, in quanto, come si è visto, l’omissione del provvedimento di espulsione del primo calciatore che si è reso protagonista di frasi ingiuriose o irriguardose e l’assoluta inerzia dell’Arbitro nell’adottare qualsiasi altro provvedimento, ha creato una situazione di assoluta irregolarità, ben prima del concretizzarsi delle espulsioni degli altri quattro calciatori;
rilevato inoltre che, per quanto attiene le sanzioni disciplinari a carico dei dirigenti le stesse appaiono congrue rispetto agli addebiti e che la ricostruzione dei fatti operata nel reclamo contrasta con quella del referto arbitrale, fonte di prova privilegiata.
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo annullando la decisione del giudice sportivo e ordinando la ripetizione della gara.
Di confermare le sanzioni a carico del dirigente accompagnatore Sciarretta Sante, del massaggiatore Sonno Renato, dell’allenatore Poponi Alfredo nonché dell’ammenda di € 200,00 a carico della Società PIANSANO.
Nulla sulla tassa reclamo essendosi già deliberato sul punto in sede di delibera relativa alle posizioni dei calciatori.
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