COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 20.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S. MORENA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER CINQUE GARE A CARICO DEL CALCIATORE PISCIONERI EMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. 80 DEL 6.4.2006 GARA AUDACE CARCHITTI – MORENA CALCIO DEL 2.4.2006 CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 20.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S. MORENA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER CINQUE GARE A CARICO DEL CALCIATORE PISCIONERI EMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. 80 DEL 6.4.2006 GARA AUDACE CARCHITTI – MORENA CALCIO DEL 2.4.2006 CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; - ritenuto che la reclamante deduce che il calciatore incolpato non avrebbe urtato con la sua mano quella dell’Arbitro, facendogli cadere il cartellino che mostrava ad un compagno di squadra, ma sarebbe stato l’Arbitro, nell’estrarre il cartellino, ad urtare involontariamente la mano protesa del calciatore facendolo cadere a terra; - rilevato che la tesi difensiva viene puntualmente smentita dalla lettura del referto ove il direttore di gara descrive il comportamento del calciatore come assolutamente volontario; - ritenuta la sanzione assolutamente congrua rispetto agli addebiti DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la sanzione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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