COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 20.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL SIG. GIUSEPPE PORCELLI ALLENATORE DELL’U.S. CORCHIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31-5-2006 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. 77 DEL 30-3-2006 GARA CORCHIAMO- MONTEFIASCONE DEL 26-3-2006. CAMPIONATO DI PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 20.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL SIG. GIUSEPPE PORCELLI ALLENATORE DELL’U.S. CORCHIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31-5-2006 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. 77 DEL 30-3-2006 GARA CORCHIAMO- MONTEFIASCONE DEL 26-3-2006. CAMPIONATO DI PROMOZIONE La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; ritenuto che il tesserato non nega le reiterate proteste nei confronti del direttore di gara, ma giustifica il comportamento tenuto con l’intenzione di mostrare le condizioni di un calciatore che aveva subito un grave infortunio e che stava per essere condotto in ospedale; rilevato che il comportamento dell’incolpato viene descritto puntualmente in sede di referto, sia dal direttore di gara che da uno degli assistenti, e si connota per l’estrema ingiuriosità ed offensività delle espressioni usate, pur trovando riscontro l’episodio descritto nel reclamo e relativo alla richiesta, anche questa espressa in toni offensivi e poco urbani, di recarsi nello spogliatoio per verificare le condizioni del calciatore infortunato; ritenuto che la sanzione, in considerazione delle deduzioni difensive parzialmente assumibili, può essere lievemente ridotta come da dispositivo; DELIBERA Di ridurre la squalifica dell’allenatore Porcelli Giuseppe (Corchiano) dal 31.5.2006 all’8.5.2006. La tassa reclamo va restituita.
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