COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 20.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ QUARTIERE CAMPO DELL’ORO AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MARTUSCELLI MICHELE (TESS. REAL FINANZA) PARTECIPANTE ALLA GARA QUARTIERE CAMPO ORO – REAL FINANZA DEL 9.4.2006 – CAMPIONATO I CATEGORIA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 85 del 20.04.2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ QUARTIERE CAMPO DELL’ORO AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MARTUSCELLI MICHELE (TESS. REAL FINANZA) PARTECIPANTE ALLA GARA QUARTIERE CAMPO ORO – REAL FINANZA DEL 9.4.2006 – CAMPIONATO I CATEGORIA
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in epigrafe;
lette le controdeduzioni della Società REAL FINANZA;
rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore MARTUSCELLI SIMONE, in quanto squalificato per 1 gara per recidività in ammonizione, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 6.4.2006;
rilevato, altresì, che la Società REAL FINANZA giustifica l’occorso con l’impossibilità di accedere al sito internet del Comitato per visionare il Comunicato Ufficiale e dall’errata compilazione del rapportino nella gara del 29.1.2006 REAL FINANZA – PROCALCIO BRACCIANO, nel quale era stato omesso il nominativo del MARTUSCELLI tra i calciatori ammoniti;
ritenuto che la pubblicazione della squalifica sul comunicato ufficiale ha funzione costitutiva e non notiziale e la presunzione di conoscenza non può essere smentita da circostanze di fatto, pur comprensibili;
DELIBERA
Di comminare alla Società REAL FINANZA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di € 100,00;
di inibire il dirigente accompagnatore Sig. NOBILE GIUSEPPE fino al 4.5.2006;
di squalificare il calciatore MARTUSCELLI MICHELE per 1 giornata ulteriore di gara.
La tassa reclamo va restituita.
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