COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 20.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LA COCCINELLA AVVERSO LA DECISIONE DI RIGETTO DEL RECLAMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 30.3.2006 (Gara: LA COCCINELLA – MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO dell’11.3.2006 – Campionato III Categoria Frosinone)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 85 del 20.04.2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LA COCCINELLA AVVERSO LA DECISIONE DI RIGETTO DEL RECLAMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 30.3.2006
(Gara: LA COCCINELLA – MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO dell’11.3.2006 – Campionato III Categoria Frosinone)
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro;
rilevato che la reclamante insiste nel denunciare l’irregolarità dello svolgimento della gara in questione, in quanto l’arbitro, a suo dire, dopo averne decretato la sospensione per intemperanze dell’assistente di parte della stessa reclamante, sarebbe poi tornato sulla sua decisione riprendendola sino al termine;
ritenuto preliminarmente che, in ogni caso, anche a voler accedere alla tesi della reclamante, la gara sarebbe da ritenere regolare e comunque la responsabilità dell’irregolare svolgimento sarebbe da attribuire alla stessa reclamante;
rilevato che il direttore di gara, in sede di supplemento, ha assolutamente smentito la ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante;
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito in campo
LA COCCINELLA – MONTESANGIOVANNI CAMPANO 0 – 3
La tassa reclamo va incamerata.
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