COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 20.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POLISPORTIVA CINECITTA’ BETTINI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2006 A CARICO DEL CALCIATORE PAPA MICHELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 72 DEL 16/3/06 ( Gara: Cinecittà Bettini – Trigoria del 11/3/06 – Camp. JUN. REG. B )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 20.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POLISPORTIVA CINECITTA’ BETTINI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2006 A CARICO DEL CALCIATORE PAPA MICHELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 72 DEL 16/3/06 ( Gara: Cinecittà Bettini - Trigoria del 11/3/06 - Camp. JUN. REG. B ) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il giocatore Papa, al termine della gara, aveva lanciato il pallone in direzione dell’Arbitro “ con l’intenzione di consegnarglielo ”, affermando inoltre che la forza data al pallone era stata causata da un “ errore di calcolo ” nella distanza tra lui e il Direttore di gara; il giocatore infatti si era prontamente scusato per l’accaduto. Ascoltato in sede di supplemento l’Arbitro ha riferito che, al fischio di fine gara, un giocatore della Soc. Cinecittà, che si trovava ad una distanza di circa 5 metri, con i piedi gli aveva lanciato il pallone rasoterra. A quel punto, il giocatore Papa aveva interrotto la traiettoria del pallone e, dopo averlo raccolto da terra con le mani, avvicinatosi ad una distanza di circa 3 metri, aveva scagliato con forza il pallone contro di lui, con traiettoria tesa; con gesto istintivo egli aveva protetto il volto con le mani, che erano state colpite dal pallone. Il giocatore si era quindi allontanato senza dire nulla; si era invece scusato per il gesto il Dirigente della Soc. Cinecittà, il quale si era rammaricato dicendo che il giocatore si era molto innervosito per il risultato negativo dell’incontro. Alla luce delle precisazioni fornite dall’Arbitro - fonte di prova privilegiata e degna di fede - risulta quindi confermata non solo la volontarietà del gesto, ma anche la sua pericolosità: l’Arbitro, infatti, ha evitato di essere colpito dal pallone in pieno viso, soltanto grazie alla protezione offerta dalle mani. Considerata la natura violenta del gesto, questa Commissione ritiene non del tutto congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, e pertanto ne dispone l’aggravamento ai sensi dell’art. 32 del C.G.S.. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di respingere il reclamo, aumentando la squalifica a carico del giocatore PAPA MICHELE dal 30/6/2006 al 31/12/2006. La tassa di reclamo va incamerata.
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