COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 27.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE DI FULVIO MARCO DELLA SOCIETA’ A.S. NUOVA DUE LEONI E DEL SUO PRESIDENTE.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 27.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE DI FULVIO MARCO DELLA SOCIETA’ A.S. NUOVA DUE LEONI E DEL SUO PRESIDENTE. La Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. con nota del 14-2-2006 protocollo 1859.18/54 CC/as deferiva alla Commissione Disciplinare il calciatore Di Fulvio Marco, l’A.S. Nuova Due Leoni ed il suo presidente pro – tempore a seguito del passaggio in giudicato della delibera relativa al reclamo presentato dal padre del calciatore Di Fulvio Marco, Sig. Di Fulvio Anselmo Mario, che aveva richiesto l’annullamento del tesseramento contratto dal figlio minore con l’A.S. Nuova Due Leoni in quanto non da lui sottoscritto. La Commissione Disciplinare con nota del 15 marzo 2006 notificata ai deferiti fissava la riunione del 12 aprile 2006 per la discussione del deferimento ed invitava i deferiti ad essere presenti ed ad inviare eventuali controdeduzioni nel termine dell’8 aprile 2006. Nessuno dei deferiti faceva pervenire controdeduzioni ed alla riunione si presentava solo il legale rappresentate della società deferita Salvatori Franco sia in proprio che nella qualità. Nessuno compariva per il calciatore deferito. La società deferita ed il suo Presidente protestavano l’assoluta estraneità ai fatti ascritti. Precisavano che il calciatore Di Fulvio Marco nato il 5-8-89 aveva sottoscritto all’inizio della stagione 2004-2005 il tesseramento pluriennale e che questo era stato il primo ed unico tesseramento sottoscritto con la società. Il tesseramento era stato sottoscritto dal calciatore e contestualmente dalla madre e da un uomo presentatosi come il padre del calciatore. Lo stesso aveva giocato per tutta la stagione come titolare nella squadra di competenza e non era stato quasi mai seguito dai genitori che non si erano mai interessati con la società dell’andamento del giovane. Al termine della stagione lo stesso era stato riconvocato per la stagione successiva e si era ripresentato per prendere informazioni sull’inizio dell’attività della squadra Under 21. Avevano poi saputo che il calciatore era stato contattato da altra società che lo voleva impiegare nella squadra Juniores. A quel punto si era presentato in società il calciatore accompagnato dalla madre per chiedere lo svincolo ed al diniego dei dirigenti non si era più visto né lui né i genitori. La società aveva appreso del procedimento solo all’atto della ricezione del deferimento in quanto, a loro dire, non avevano mai ricevuto la copia del reclamo inoltrato alla Commissione Tesseramenti dal padre del calciatore. La Commissione ha preliminarmente accertato che, in effetti, la corrispondenza citata e quella proveniente dalla Commissione Tesseramenti risulta inviata all’indirizzo del campo di gioco di Via Siculiana e non a quello indicato dalla società per la corrispondenza e cioè c/o Vitale Laura Via Acquaviva Platani, 28 00133 Roma. I dirigenti della società hanno altresì precisato che presso il campo sportivo la cassetta postale è stata più volte oggetto di atti vandalici ed attualmente non è più in situ essendo stata addirittura divelta. Alla luce delle circostanze emerse dalle carte e dall’audizione della società la vicenda appare in linea con quelle, ormai numerose, che hanno già occupato la Commissione. In sostanza sta emergendo il malcostume, alimentato dalla scarsa vigilanza e consapevolezza di talune società, da parte di alcuni calciatori e dei loro genitori, di utilizzare il mezzo del reclamo alla Commissione Tesseramenti con la denuncia di sottoscrizioni apocrife di uno dei genitori, per ottenere svincoli non altrimenti concessi dalla società. Si può rilevare che spesso i calciatori minorenni non firmano contestualmente ad entrambi i genitori il cartellino che o viene consegnato ad un genitore per acquisire la firma dell’altro, o viene sottoscritto da uno solo dei genitori per entrambi, od, infine, viene sottoscritto da persone che si qualificano come genitori senza esserlo. Dopo di che il calciatore disputa uno o più stagioni agonistiche (in un caso si è arrivati a tre stagioni) senza alcun problema sino a quando richiede di cambiare società e di ottenere lo svincolo ed al rifiuto della società titolare del vincolo, viene attivato il procedimento presso la commissione tesseramenti, il più delle volte inviando la copia del reclamo di pertinenza della società ad un indirizzo non conforme a quello indicato dalla società stessa come indirizzo per la corrispondenza. Il procedimento innanzi alla Commissione Tesseramenti si svolge quindi inaudita altera parte e si conclude inevitabilmente con la concessione dell’annullamento del tesseramento. Così ricostruita la vicenda la Commissione non può che osservare l’assoluta scorrettezza ed antisportività del comportamento del calciatore minore e dei suoi genitori, così come va segnalata la irregolarità nel comportamento delle società a cui non si può che ribadire l’assoluta necessità di utilizzare la massima oculatezza nell’accertare l’identità dei genitori, la loro condizione di legalmente coniugati, ovvero di divorziati o separati e l’assoluta necessità che il tesseramento venga sottoscritto alla presenza costante di un dirigente responsabile. Come in analoghi casi la Commissione quindi non può che comminare le sanzioni ormai consolidate sia alla società che al suo presidente pro tempore che, naturalmente, al calciatore deferito, la cui misura appare assolutamente equa e conforme alle considerazioni sopra esposte. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA  di ritenere tutti i deferiti colpevoli delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di comminare alla società A.S. Nuova Due Leoni l’ammenda di € 100,00 al Presidente pro tempore Salvatori Franco l’inibizione di giorni quindici ed al calciatore Di Fulvio Marco la squalifica di mesi sei.
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