COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 27.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL’A.S.D. ALBULA AI SENSI DELL’ARTICOLO 2 COMMA 4 DEL C.G.S.. GARA ALBULA – BELLEGRA DEL 18-12-2005 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 27.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL’A.S.D. ALBULA AI SENSI DELL’ARTICOLO 2 COMMA 4 DEL C.G.S.. GARA ALBULA – BELLEGRA DEL 18-12-2005 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Il procuratore Federale con atto del 13 marzo 2006 prot. 1082/219pf/SP/en ha deferito alla Commissione Disciplinare la A.S.D. Albula per il comportamento tenuto dai propri tesserati al termine della gara in epigrafe. Nell’atto si evidenzia come al termine della gara l’Arbitro abbia subito ingiurie ed una grave aggressione da parte di alcuni tesserati della società deferita. A seguito di tali fatti furono adottate con il comunicato ufficiale n. 48 del 22-12-2005 l’inibizione fino al 20-1-2006 a carico del dirigente Massimo Di Bianca, la squalifica per due gare del calciatore Giuseppe Giubileo, la squalifica fino al 13-1-2006 dell’assistente di parte Sig. Simone Cavallo e la squalifica fino al 21-12-2010 del calciatore Gianluca Fiore. Nell’atto si ricorda come l’Arbitro dopo che al suo indirizzo erano state indirizzate ingiurie e proteste da parte di numerosi tesserati era stato ferito con due profondi tagli alla fronte che ne richiedevano il ricovero e l’applicazione di otto punti di sutura e sette giorni di prognosi. La Commissione Disciplinare con nota del 17 marzo 2006 fissava la riunione per la discussione del deferimento per il giorno 19-4-2006 ed invitava la deferita a far pervenire proprie controdeduzioni nel termine del 15-4-2006. La società deferita faceva pervenire tempestivamente le proprie controdeduzioni. Nelle stesse affermava in buona sostanza che i comportamenti dei propri tesserati erano stati tutti adeguatamente sanzionati e per il calciatore Fiore, a seguito di reclamo, era intervenuta una decisione della Commissione Disciplinare, pubblicata sul comunicato ufficiale n. 60 del 2-2-2006, che aveva ridotto la squalifica dal 21-12-2010 al 21-1-2008. Non ravvisava dunque le ragioni di un deferimento per responsabilità oggettiva in quanto tutti erano stati adeguatamente puniti e si sarebbe creato un precedente che comporterebbe l’applicazione di sanzioni a carico della società per qualsiasi provvedimento disciplinare, anche lieve, adottato a carico di tesserati. Nella riunione del 19-4-2006 intervenivano per la Procura Federale il Vice Procuratore Avv. Alessandro Avagliano e per l’A.S.D. Albula il Vice Presidente delegato Menci Roberto. Non essendosi sollevate questioni preliminari o pregiudiziali e non essendovi richieste di atti istruttori le parti concludevano: la Procura Federale richiedeva l’affermazione della responsabilità della società deferita di quanto ascritto e per l’effetto l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 600,00 la società richiedeva il proscioglimento dall’addebito. Osserva preliminarmente la Commissione che dal referto arbitrale può evincersi quanto segue. La gara conclusasi con il risultato di 1 a 4 in favore della squadra ospitata, aveva avuto apparentemente andamento tranquillo e regolare tanto che vennero ammoniti un calciatore per parte e venne poi espulso per doppia ammonizione il calciatore dell’Albula Bove Simone ammonito due volte per trattenuta. Al termine della gara nel mentre l’Arbitro faceva rientro nel suo spogliatoio veniva insultato dai calciatori Menci Cristiano, Polimero Daniele, Caleca Sandro e Fiore Gianluca che pronunciavano ingiurie e minacce, nonché dall’allenatore Giubilei, dall’assistente di parte Cavallo e dal dirigente Di Bianca. L’Arbitro riusciva comunque a raggiungere senza impedimenti lo spazio antistante lo spogliatoio ove trovava posizionati davanti al suo spogliatoio un gruppetto di calciatori dell’Albula in mezzo a cui distingueva il Fiore che continuava a profferire minacce. L’Arbitro riusciva comunque ad entrare nel suo spogliatoio senza impedimenti ma mentre chiudeva la porta vedeva il calciatore Fiore che colpiva con un forte calcio la porta stessa che, a seguito del colpo subito, percuoteva sul volto l’Arbitro procurandogli due tagli profondi sulla fronte. L’Arbitro veniva soccorso dall’assistente di parte Cavallo e da un altro astante, studente di scienze infermieristiche che provvedevano a medicarlo e lo accompagnavano, unitamente all’osservatore arbitrale, alla sua autovettura. Nel tragitto verso l’autovettura l’Arbitro veniva insolentito dal calciatore Malagnino e da tre spettatori. L’Arbitro si recava poi al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Rieti ove venivano applicati dei punti sutura e riconosciuta una prognosi di sette giorni salvo complicazioni. A seguito di tali fatti il Giudice Sportivo applicava, oltre alle sanzioni già descritte nel deferimento con la precisazione che il Giuseppe Giubileo è l’allenatore della squadra e non un calciatore come erroneamente indicato nel deferimento, la squalifica per due giornate di gara ai calciatori Caleca, Malagnino, Menci e Polimero. In sede di reclamo inoltrato dalla società Albula per la sola sanzione reclamabile e cioè quella del calciatore Fiore veniva nuovamente ascoltato l’Arbitro Sig. Luca Pitoni che precisava che per rientrare nello spogliatoio si era limitato ad “aggirare” un gruppo di calciatori, circa 6 o 7 della società Albula, che protestavano vivacemente. Precisava inoltre che il solo Fiore aveva colpito la porta con un singolo calcio e che, malgrado avesse opposto resistenza, non era riuscito ad evitare che la porta lo colpisse sul volto. Osserva la Commissione che effettivamente tra le decisioni del Giudice Sportivo non appare sanzionata la società per il comportamento ascrivibile ai tre sostenitori che ingiuriavano l’Arbitro mentre, accompagnato dal dirigente Cavallo, dallo studente di scienze infermieristiche che aveva prestato le prime cure e dall’osservatore arbitrale, si recava a riprendere la sua autovettura per allontanarsi dall’impianto di gioco. Però tale omissione non è l’oggetto dell’attuale deferimento ed alla Commissione non è consentito integrarla d’ufficio. Per quanto attiene al deferimento della Procura Federale la Commissione Disciplinare ritiene di condividere la tesi difensiva della deferita. Non vi è dubbio che al termine della gara vi fu un atteggiamento di protesta di diversi tesserati, sconfinato in ingiurie e minacce. Tali comportamenti, però, non sfociarono in violenza né tentata né consumata e si conclusero nel momento in cui l’Arbitro rientrò nel suo spogliatoio. Ciò è dimostrato dal fatto che pur essendo presenti numerosi tesserati dinanzi allo spogliatoio arbitrale, gli stessi non ostacolarono il rientro del direttore di gara nel suo spogliatoio tanto che questi si limitò ad aggirare tale assembramento senza che nessuno tentasse manovre ostruzionistiche o peggio. In tale fase l’Arbitro con estrema puntualità e dovizia di particolari descrive i comportamenti dei singoli tesserati dopo averli individuati senza alcuna esitazione. Per tali fatti, dunque, appare del tutto congrua la decisione del Giudice Sportivo che ha adottato sanzioni attinenti ai fatti contestati tutte al di sotto del minimo reclamabile e ciò a dimostrazione del carattere di non particolare gravità delle stesse. Solo a quel punto si innesta il gesto inconsulto, caratterizzato comunque da un deprecabile dolo eventuale, del Fiore che però, è bene ricordarlo, non commette un gesto di violenza diretta ma solo indiretta sfociato anche per mera fatalità in lesioni abbastanza gravi. Anche tale comportamento è stato puntualmente descritto dall’Arbitro e sanzionato adeguatamente. L’obiettività dei fatti e la circostanza che tutti i comportamenti dei tesserati sono stati adeguatamente sanzionati e che l’unico atteggiamento violento, con le precisazioni sopra riportate, è stato messo in atto da un singolo calciatore non costituiscono i presupposti per una sanzione a carico della società che, per costante giurisprudenza di questa Commissione, viene adottata quando i comportamenti violenti siano collettivi, reiterati e messi in atto nel sostanziale disinteresse o peggio dei dirigenti della società che non si prodigano per impedirli e non ne attenuano le conseguenze prestando le dovute cure al direttore di gara, ovvero quando, come nel caso delle risse generali o delle ingiurie provenienti dagli spogliatoi, non sia possibile addivenire all’identificazione di tutti i soggetti coinvolti. Nella specie, invece, il Fiore è l’unico che commette un gesto repentino e difficilmente prevedibile ed evitabile ed i dirigenti si sono immediatamente prodigati per prestare le cure al direttore di gara che ha potuto lasciare il campo già medicato ed in discrete condizioni fisiche se è vero che ha preferito recarsi nell’ospedale del luogo di residenza, distante oltre 80 chilometri dal campo di gioco di Bagni di Tivoli, piuttosto che nel pronto soccorso dell’Ospedale di Tivoli o del Pertini di Roma, ben più vicini. Diversamente opinando si dovrebbe concludere che a tutte le sanzioni disciplinari di una certa gravità o per fatti gravi, dovrebbe corrispondere una sanzione a carico della società per responsabilità oggettiva, creando l’immediato problema di quantificare ed individuare il punto dopo il quale si deve considerare una sanzione od un fatto grave, con profili di incertezza ed il rischio di interpretazioni assolutamente arbitrarie. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA  di prosciogliere la società A.S.D. Albula dagli addebiti
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