COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 27.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOC. GREGORIANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SOLITARI MARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 37 DEL 7.4.2006 (Gara: GREGORIANA – REALI del 2.4.2006 – Camp. di III Categoria – RM)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 87 del 27.04.2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOC. GREGORIANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SOLITARI MARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 37 DEL 7.4.2006
(Gara: GREGORIANA – REALI del 2.4.2006 – Camp. di III Categoria - RM)
La Commissione Disciplinare
visti il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
udita, come da richiesta, la Società interessata;
ritenuta l’urgenza di stralciare la posizione del calciatore SOLITARI MARIO;
considerato che le doglianze della reclamante circa l’eccessività della sanzione irrogata appaiono assumibili;
DECIDE
di accogliere il reclamo, allo stato, limitatamente al calciatore SOLITARI MARIO e, per l’effetto, di ridurre la squalifica comminata da 4 a 3 gare.
La tassa reclamo va restituita.
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