COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 27.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL VIS ARTENA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TROLLI SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. 81 DEL 7.4.2006 GARA VIS ARTENA – CECCHINA ALPA DEL 5.4.2006 CAMPIONATO DI ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 27.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL VIS ARTENA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TROLLI SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. 81 DEL 7.4.2006 GARA VIS ARTENA – CECCHINA ALPA DEL 5.4.2006 CAMPIONATO DI ECCELLENZA La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ritenuto che le argomentazioni addotte dalla reclamante non sono assumibili in considerazione del comportamento violento tenuto dal giocatore TROLLI SIMONE nei confronti di un avversario (violento schiaffo al volto) e dell’atteggiamento minaccioso tenuto dal predetto nei confronti dell’arbitro, consistito nel profferire frasi minacciose all’indirizzo di quest’ultimo; considerato, altresì, che la sanzione irrogata appare del tutto congrua ed adeguata alle condotte sopra descritte; DELIBERA Di respingere il reclamo presentato dalla Soc. VIS ARTENA e, per l’effetto, conferma la squalifica del giocatore TROLLI SIMONE per 3 gare effettive. La tassa di reclamo va incamerata.
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