COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 27.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POL. CASTELVERDE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 12 MAGGIO 2006 A CARICO DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE CARRARINI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 38 DEL 13.4.2006 (Gara: ANTEL VILLA GORDIANI – CASTELVERDE CALCIO dell’8.4.2006 – Camp. Jun. Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 27.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POL. CASTELVERDE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 12 MAGGIO 2006 A CARICO DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE CARRARINI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 38 DEL 13.4.2006 (Gara: ANTEL VILLA GORDIANI – CASTELVERDE CALCIO dell’8.4.2006 – Camp. Jun. Prov. Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ritenuto che, dalla lettura del referto arbitrale, la condotta posta in essere nei confronti del direttore di gara da parte del dirigente accompagnatore, Sig. CARRARINI MARCO non appare, per quanto irriguardosa e minacciosa, di tale gravità da giustificare l’entità della sanzione irrogata al predetto DELIBERA  di accogliere il reclamo presentato dalla POL. CASTELVERDE CALCIO e per l’effetto riduce la sanzione a carico del dirigente accompagnatore, Sig. CARRARINI MARCO, dal 12 maggio 2006 al 30 aprile 2006. La tassa di reclamo va restituita.
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