COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 04.05.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.D.S. TORBELLAMONACA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008 A CARICO DEL CALCIATORE CANALELLA YURI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 30.3.2006 (Gara: SEGNI – TORBELLAMONACA del 25.3.2006 – Campionato Jun. Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 04.05.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.D.S. TORBELLAMONACA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008 A CARICO DEL CALCIATORE CANALELLA YURI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 30.3.2006 (Gara: SEGNI - TORBELLAMONACA del 25.3.2006 – Campionato Jun. Prov. Roma) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; sentito, in supplemento di referto, l’arbitro, osserva: a motivo del ricorso, la reclamante ha dedotto che il calciatore CANALELLA avrebbe urtato la caviglia dell’arbitro involontariamente; si è quindi invocata una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva per un gesto da considerare, in ogni caso, non violento. Ascoltato in sede di supplemento, l’arbitro ha riferito che il giocatore CANALELLA si era avvicinato di corsa, proferendo ingiurie nei suoi confronti e, giunto a breve distanza, gli aveva sferrato un calcio che lo aveva colpito alla caviglia destra. Il Direttore di gara ha inoltre precisato che il colpo, sferrato con una certa violenza, era stato parzialmente attutito dallo scarpino, ma che ciò nonostante egli aveva accusato uno “sbilanciamento”, che aveva rischiato di farlo cadere, cosa che era riuscito ad evitare compiendo due passi in avanti. L’Arbitro ha infine riferito che il lieve dolore alla caviglia era scomparso dopo la doccia. Alla luce delle dichiarazioni rese dal Direttore di gara – fonte di prova privilegiata e degna di fede – risulta quindi confermata non solo la volontarietà del gesto compiuto dal giocatore, ma anche la natura violenta del colpo, sicchè deve considerarsi del tutto adeguata, ed anzi appena congrua, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA Di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la squalifica del giocatore CANALELLA YURI fino al 31.12.2008. La tassa reclamo va incamerata.
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