COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 04.05.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GINESTRA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MARCACCIO ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 23.4.2006 (Gara: GINESTRA – MIRTENSE del 23.4.2006 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 91 del 04.05.2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ GINESTRA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MARCACCIO ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 23.4.2006
(Gara: GINESTRA – MIRTENSE del 23.4.2006 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
considerato che le doglianze della reclamante appaiono assumibili;
DELIBERA
Di accogliere il reclamo riducendo la sanzione comminata al giocatore MARCACCIO ANDREA da 3 a 2 gare.
La tassa reclamo va restituita.
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