COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 04.05.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ RES BLU 92 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 2 GARE A CARICO DEI CALCIATORI ALOISI DANILO, RINALDI MANUEL, DE NIGRIS ALESSANDRO, MINOZZI ANGELANTONIO, DI AMMENDA DI EURO 100,00 E PERDITA DELLA GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 27.4.2006 (Gara: MILLESIMO – RES BLU 92 DEL 23.4.2006 – CAMP. DI II CATEGORIA)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 91 del 04.05.2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ RES BLU 92 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 2 GARE A CARICO DEI CALCIATORI ALOISI DANILO, RINALDI MANUEL, DE NIGRIS ALESSANDRO, MINOZZI ANGELANTONIO, DI AMMENDA DI EURO 100,00 E PERDITA DELLA GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 27.4.2006
(Gara: MILLESIMO – RES BLU 92 DEL 23.4.2006 – CAMP. DI II CATEGORIA)
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato preliminarmente che le sanzioni di squalifica per due gare a carico dei calciatori non sono impugnabili;
rilevato sempre in via preliminare che il reclamo non è stato inviato alla Società MILLESIMO e quindi va dichiarato inammissibile relativamente all’impugnazione della punizione sportiva della perdita della gara;
ritenuto infine che la sanzione pecuniaria, inflitta peraltro ad entrambe le Società, appare adeguata e corrispondente a quanto viene costantemente comminato in caso di rissa generale e quindi non appare suscettibile di rivisitazione in senso favorevole alle prospettazioni difensive;
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo nella parte relativa alle squalifiche nei confronti dei calciatori ALOISI, RINALDI, DE NIGRIS e MINOZZI, ed alla punizione della perdita della gara di respingere il reclamo relativamente all’ammenda di Euro 100,00 che viene confermata.
La tassa reclamo viene incamerata
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