COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 04.05.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. TRULLO 84 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008 A CARICO DELL’ALLENATORE BUSCIA ADRIANO, FINO AL 30.09.2007 A CARICO DEL CALCIATORE BUSCIA DANIELE, PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CECCONI MIRKO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 88 DEL 13.4.2006 (Gara: CASAL BERNOCCHI – TRULLO 84 del 9.4.2006 – Campionato di III Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 04.05.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. TRULLO 84 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008 A CARICO DELL’ALLENATORE BUSCIA ADRIANO, FINO AL 30.09.2007 A CARICO DEL CALCIATORE BUSCIA DANIELE, PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CECCONI MIRKO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 88 DEL 13.4.2006 (Gara: CASAL BERNOCCHI – TRULLO 84 del 9.4.2006 – Campionato di III Categoria) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udita, come da richiesta, la Società interessata; considerata l’urgenza di decidere la posizione relativa al calciatore CECCONI MIRKO; visto che le doglianze della reclamante circa l’eccessività della sanzione comminata appaiono assumibili in quanto il calciatore ha assunto un atteggiamento unicamente offensivo nei confronti del direttore di gara, e nulla più DELIBERA di stralciare la posizione del calciatore CECCONI MIRKO; di accogliere il reclamo limitatamente a questo episodio riducendo la sanzione comminata da 5 a 3 gare; di restituire la tassa reclamo.
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