COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 11/5/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S. CANEPINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 19.5.2006 A CARICO DEL CALCIATORE ANYANWU FRANCIS UGOCHUKWU ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 27.4.2006 (Gara: MONTEFIASCONE – CANEPINA del 23.4.2006 – Campionato Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 11/5/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S. CANEPINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 19.5.2006 A CARICO DEL CALCIATORE ANYANWU FRANCIS UGOCHUKWU ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 27.4.2006 (Gara: MONTEFIASCONE - CANEPINA del 23.4.2006 – Campionato Promozione) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che l’azione posta in essere dal calciatore ANYANWU è da ricondursi ad una condotta di particolare gravità; considerato che le circostanze descritte nel ricorso non sono assumibili; ritenuto che per tali fatti la sanzione minima edittale disposta dall’art. 14 comma 2 bis del C.G.S. è di cinque giornate DELIBERA Di aggravare la sanzione a carico del calciatore ANYANWU FRANCIS UGOCHUKWU dal 19.5.2006 al 31.5.2006. La tassa reclamo va incamerata.
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