COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 11/5/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA G.S. NOVA SPES AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3, NONCHE’ DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2006 A CARICO DEL CALCIATORE MARCHIONNE VALERIO E FINO AL 31/10/2006 A CARICO DEL CALCIATORE TARQUINI FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 6/4/06 ( Gara: Nova Spes – Borgo Don Bosco del 1/4/06 – Camp. JUN. PROV. RM ).

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 11/5/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA G.S. NOVA SPES AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 - 3, NONCHE’ DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2006 A CARICO DEL CALCIATORE MARCHIONNE VALERIO E FINO AL 31/10/2006 A CARICO DEL CALCIATORE TARQUINI FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 6/4/06 ( Gara: Nova Spes - Borgo Don Bosco del 1/4/06 - Camp. JUN. PROV. RM ). La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udita, come da richiesta, la Società interessata; • sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; osserva: A motivo del ricorso, la reclamante ha dedotto che dal referto arbitrale non risulterebbe chiaro il motivo della sospensione dell’incontro, dal momento che il Direttore di gara non aveva notificato l’espulsione del quinto giocatore della Nova Spes. La ricorrente ha inoltre lamentato la eccessività delle sanzioni irrogate ai calciatori Marchionne e Tarquini, facendo presente, a tal riguardo, che il giocatore insultato dal Marchionne non era di colore, mentre per quanto concerne il Tarquini, questi aveva soltanto contestato fortemente l’Arbitro, ma senza spingerlo. Ascoltato in sede di supplemento, il Direttore di gara ha dichiarato di non aver mostrato il cartellino rosso al giocatore Tesan, in quanto aveva ritenuto che, notificando detta espulsione, tutti i giocatore della Nova Spes, che nel frattempo lo avevano circondato minacciosamente, sarebbero passati a vie di fatto nei suoi confronti, prova ne sia che si era reso necessario l’intervento dell’Allenatore, che lo aveva protetto, accompagnandolo nello spogliatoio. L’Arbitro ha poi precisato che il giocatore n. 3, Canu Wilmar, insultato dal Marchionne, non aveva la pelle di color nero, tipo africano, ma aveva invece i carattere somatici del tipo latino-americano o indiano. L’Arbitro ha inoltre confermato che il giocatore Tarquini lo aveva spinto con violenza alle spalle, facendolo sobbalzare in avanti di circa due metri. Alla luce delle dichiarazioni rese dall’Arbitro - fonte di prova privilegiata e degna di fede - deve quindi considerarsi del tutto giustificato il provvedimento di sospensione della gara, motivato dal fatto che, a seguito dell’espulsione del giocatore Tesan ( espulsione che l’Arbitro non aveva notificato per tutelare la propria incolumità ) la squadra della Nova Spes si sarebbe venuta a trovare con un numero di giocatori inferiore a quello minimo regolamentare. Per quanto concerne invece il calciatore Marchionne, pur censurando severamente il contenuto razzista dell’insulto, va tuttavia rilevato che, non avendo il destinatario dell’espressione offensiva la pelle di color nero, il grado di afflittività dell’insulto dovrà considerarsi meno grave, sicché, ribadita l’intollerabilità dell’espressione, pronunciata, in ogni caso, con tono dispregiativo, per evidenziare una “ diversità ” di pelle o di razza, la sanzione inflitta potrà essere parzialmente ridotta. Quanto poi al calciatore Tarquini, confermata la natura violenta del suo gesto ( forte spinta all’Arbitro, con spostamento dello stesso ), si ritiene tuttavia di ridurre leggermente la sanzione inflitta, dovendosi rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA - di respingere il reclamo avverso il provvedimento di perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 - di accogliere il reclamo relativo al calciatore MARCHIONNE VALERIO e, per l’effetto, riduce la squalifica dal 31/12/2006 al 31/8/2006 - di accogliere il reclamo relativo al calciatore TARQUINI FRANCESCO e, per l’effetto, riduce la squalifica dal 31/10/2006 al 30/9/2006 La tassa di reclamo va restituita.
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