COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 11/5/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA S.S. GREGORIANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2010 A CARICO DEL CALCIATORE TESTA FRANCESCO, FINO AL 31/12/2007 A CARICO DEL CALCIATORE MILANI PAOLO, FINO AL 30/9/2006 A CARICO DEL CALCIATORE CRIELESI AURELIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATI UFFICIALI N. 36 e 37 DEL 6.4.2006 e 7.4.2006 ( Gara: Gregoriana – Reali del 2.4.2006 – Camp. III Categoria Roma )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 11/5/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA S.S. GREGORIANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2010 A CARICO DEL CALCIATORE TESTA FRANCESCO, FINO AL 31/12/2007 A CARICO DEL CALCIATORE MILANI PAOLO, FINO AL 30/9/2006 A CARICO DEL CALCIATORE CRIELESI AURELIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATI UFFICIALI N. 36 e 37 DEL 6.4.2006 e 7.4.2006 ( Gara: Gregoriana - Reali del 2.4.2006 - Camp. III Categoria Roma ) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udita, come da richiesta, la Società interessata; • sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il calciatore Testa, trovandosi già nello spogliatoio, giammai avrebbe potuto colpire l’Arbitro con un calcio; né corrisponderebbe a verità che il calciatore Milani avrebbe colpito il Direttore di gara con una manata al volto, facendolo cadere in terra. Si è invocata, in ogni caso, una riduzione delle sanzioni, ritenute eccessive, anche per quanto concerne il calciatore Crielesi. Ascoltato in sede di supplemento, l’Arbitro ha dichiarato quanto segue: - Al termine dell’incontro, il giocatore Crielesi, con atteggiamento apparentemente cordiale, gli aveva teso la mano, stringendo poi la sua con grandissima forza, trattenendola a lungo quasi per bloccarla, causandogli fortissimo dolore; - Subito dopo, il giocatore Milani, di mole possente, dopo averlo insultato, aveva afferrato con forza la sua mandibola, facendolo poi cadere a terra sullo slancio del gesto irruento; - Mentre si stava rialzando da terra, veniva colpito da un violento calcio sul ginocchio destro, e giratosi immediatamente individuava il calciatore Testa Francesco, proprio nel gesto di ritirare la gamba; l’Arbitro ha inoltre precisato che il giocatore era stato da lui riconosciuto sia dal volto che dal numero della maglia. Alla luce delle dichiarazioni rese dall’Arbitro - fonte di prova privilegiata e degna di fede - risulta quindi confermata la sussistenza dei gravi comportamenti posti in essere dai calciatori Testa e Milani, nonché dal calciatore Crielesi. Valutate le singole responsabilità, nonché la natura e le conseguenze dei gesti di violenza, pur ribadendo che detti comportamenti meritano severi ed adeguati provvedimenti disciplinari, si ritiene tuttavia di rivisitare parzialmente le sanzioni inflitte, dovendosi rapportare le stesse alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce le squalifiche del calciatore TESTA FRANCESCO dal 30/6/2010 al 7/4/2010, del calciatore MILANI PAOLO dal 31/12/2007 al 31/3/2007, del calciatore CRIELESI AURELIANO dal 30/9/2006 al 31/7/2006. La restituzione della tassa di reclamo è stata già disposta con il provvedimento stralcio del 27/4/06.
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