COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 11/5/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S. SAN GIUSTINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 A CARICO DEI CALCIATORI DE ROSSI MATTIA E PRINCIPI RICCARDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 4.5.2006 (Gara: SAN GIUSTINO – AURELIA NORDOVEST del 29.4.2006 – Play Off Calcio a 5 Juniores)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 95 del 11/5/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA A.S. SAN GIUSTINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 A CARICO DEI CALCIATORI DE ROSSI MATTIA E PRINCIPI RICCARDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 4.5.2006
(Gara: SAN GIUSTINO – AURELIA NORDOVEST del 29.4.2006 – Play Off Calcio a 5 Juniores)
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che la reclamante, pur non negando la gravità dei fatti addebitati ai propri tesserati e la dinamica descritta nel referto, chiede una riduzione della sanzione in termini meno afflittivi;
ritenuto che, pur nella gravità del comportamento addebitato ai tesserati incolpati, la sanzione irrogata può essere lievemente ridimensionata per adeguarla alle decisioni generalmente adottate in casi omologhi dalla Giustizia sportiva;
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo le sanzioni irrogate ai calciatori DE ROSSI MATTIA e PRINCIPI RICCARDO dal 31.12.2006 al 30.11.2006.
La tassa reclamo va restituita.
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