COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 11/5/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TUSCANIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2007 A CARICO DEL CALCIATORE LIBERATI GIUSEPPE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 27.4.2006 (Gara: TUSCANIA – CELLENO del 23.4.2006 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 11/5/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TUSCANIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2007 A CARICO DEL CALCIATORE LIBERATI GIUSEPPE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 27.4.2006 (Gara: TUSCANIA – CELLENO del 23.4.2006 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che, in base al referto arbitrale, il comportamento del calciatore LIBERATI si deve ritenere gravemente minaccioso. L’atteggiamento del calciatore sanzionato risulta infatti certamente intimidatorio e non già goliardico come sostenuto nel ricorso. Tuttavia tale comportamento – così come descritto nel referto – non può essere considerato violento ed aggressivo, di talchè codesta Commissione non ritiene congrua la sanzione irrogata in primo grado. La squalifica di un anno non risulta invero proporzionata al comportamento – sicuramente minaccioso ed intimidatorio, ma non aggressivo e violento – del calciatore LIBERATI; tutto ciò premesso e considerato, questa Commissione DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso e per l’effetto riduce la squalifica a carico del calciatore LIBERATI fino al 31.12.2006. La tassa reclamo va restituita.
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