COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 11/5/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S. ICOSYSTEL AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DANILO GIOVANNELLI, PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DAVIDE FESTUCCIA E AMMENDA DI € 200,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 27.4.2006 (Gara: MARCELLINA – ICOSYSTEL del 23.4.2006 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 11/5/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S. ICOSYSTEL AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DANILO GIOVANNELLI, PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DAVIDE FESTUCCIA E AMMENDA DI € 200,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 27.4.2006 (Gara: MARCELLINA - ICOSYSTEL del 23.4.2006 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; rilevato preliminarmente che la reclamante deduce l’ingiustizia delle decisioni impugnate per le seguenti motivazioni: a) relativamente all’ammenda, pur ammettendo che al termine dell’incontro vi sia stato un incontro tra un dirigente, identificato dalla Società come il Presidente, e l’arbitro, si nega decisamente che siano state utilizzate espressioni ingiuriose; b) relativamente alla squalifica per 5 gare a carico del calciatore GIOVANNELLI DANILO si contesta la volontarietà del colpo vibrato dallo stesso con l’avambraccio ad un avversario ed altresì che lo stesso, dopo l’espulsione, abbia minacciato altri avversari; c) relativamente, infine, alla squalifica per 3 gare a carico del calciatore FESTUCCIA DAVIDE, la reclamante asserisce che l’arbitro sarebbe incorso in un errore di persona in quanto il calciatore non si è mai avvicinato al direttore di gara. Ritenuto per contro che le risultanze del referto arbitrale, fonte di prova privilegiata, contraddicono totalmente quanto dedotto dalla reclamante e che le motivazioni addotte dal Giudice Sportivo sono assolutamente conformi a quanto descritto nel referto e pienamente congrue rispetto agli addebiti, sia per i tesserati incolpati che per la Società e non meritano alcuna rivisitazione; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando integralmente le decisioni impugnate. La tassa reclamo va restituita.
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