COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 18/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TREVIGNANO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE VLADESCU ALEXANDRU (TESS. REAL FINANZA) ALLA GARA TREVIGNANO – REAL FINANZA DEL 14.5.2006 – CAMPIONATO I CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 18/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TREVIGNANO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE VLADESCU ALEXANDRU (TESS. REAL FINANZA) ALLA GARA TREVIGNANO – REAL FINANZA DEL 14.5.2006 – CAMPIONATO I CATEGORIA La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante richiede con il reclamo di “verificare la posizione” del calciatore VLADESCU ALEXANDRU della Società REAL FINANZA; osservato preliminarmente che il reclamo si presenta scritta in forma assolutamente generica in quanto non contiene nemmeno l’esplicita contestazione della posizione del calciatore, risultata peraltro, da un controllo effettuato presso il competente ufficio, assolutamente regolare; rilevata quindi l’inammissibilità del reclamo ai sensi dell’articolo 26 n. 6 del C.G.S.; DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo TREVIGNANO – REAL FINANZA 2 – 2 La tassa reclamo va incamerata .
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