COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 002 del 06/07/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPINACETO 70 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ERMO DANIELE E PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SILVI MAURIZIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 55 DEL 15.6.2006 (Gara: OLIMPUS – SPINACETO 70 del 7.6.2006 – Campionato Calcio a 5 Under 21)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 002 del 06/07/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPINACETO 70 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ERMO DANIELE E PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SILVI MAURIZIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 55 DEL 15.6.2006
(Gara: OLIMPUS – SPINACETO 70 del 7.6.2006 – Campionato Calcio a 5 Under 21)
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
udita, come da richiesta, la Società interessata;
rilevato che la reclamante deduce l’eccessività della sanzione rispetto agli addebiti e rileva l’estraneità dei due calciatori ai fatti oggetto della contestazione;
ritenuto che l’individuazione dei calciatori è stata effettuata dall’arbitro senza incertezze e dubbi di sorta, peraltro in un contesto dove è difficile ipotizzare uno scambio di persona;
osservato altresì che la sanzione irrogata può essere lievemente ridimensionata in termini più congrui rispetto agli addebiti;
DELIBERA
Di ridurre la squalifica del calciatore ERMO DANIELE da 5 a 4 gare e del calciatore SILVI MAURIZIO da 4 a 3 gare.
La tassa reclamo va restituita.
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