COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 003 del 13/07/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA S.S. BELMONTE CASTELLO AVVERSO L’AMMENDA DI € 500,00 COMMINATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON DECISIONE PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 13-3-2006. GARA TORRE CAIETANI – BELMONTE CASTELLO DEL 10-6-2006 CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA PLAY OFF

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 003 del 13/07/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA S.S. BELMONTE CASTELLO AVVERSO L’AMMENDA DI € 500,00 COMMINATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON DECISIONE PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 13-3-2006. GARA TORRE CAIETANI – BELMONTE CASTELLO DEL 10-6-2006 CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA PLAY OFF La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; sentito l’Arbitro in sede di audizione diretta; - rilevato che la reclamante lamenta l’ingiustizia della sanzione applicata in quanto l’Arbitro avrebbe errato identificando lo spettatore che, dopo aver scavalcato la rete di recinzione lo aggrediva con due violenti schiaffi al petto procurandogli forte ed intenso dolore, come suo sostenitore, ed inoltre eccepisce che la responsabilità dell’ordine pubblico è della società ospitante; - rilevato per contro che il direttore di gara ha precisato di essere certo dell’identificazione dell’aggressore come sostenitore del Belmonte Castello per le seguenti considerazioni: a) i sostenitori della reclamante, meno di una decina, si erano posizionati sul lato opposto a quello delle panchine subito al di là della rete di recinzione su di una stradina che costeggia in quel punto la recinzione del terreno di gioco, mentre i sostenitori locali, una trentina circa, si erano posizionati al di là della rete di recinzione sul lato delle panchine, su di una spalletta sollevata rispetto al terreno di gioco, b) i sostenitore del Belmonte Castello erano muniti di un megafono con cui hanno sottolineato le fasi di gioco, sostenendo i propri calciatori e contestando anche con frasi ingiuriose le decisioni arbitrali avverse; c) l’aggressore aveva usato più volte il megafono sottolineando con insulti alcune decisioni arbitrali avverse al Belmonte Castello; - osservato che, acquisita con certezza l’identificazione dell’aggressore, non può attribuirsi alcuna responsabilità alla società ospitante, stante la presenza della forza pubblica che nulla ha potuto fare per evitare l’aggressione messa in atto in modo inaspettato e repentino, e quindi del gesto deve oggettivamente rispondere la società reclamante; - ritenuta infine del tutto congrua rispetto al fatto, connotato di violenza e comportante conseguenze gravi per l’integrità fisica del direttore di gara DELIBERA Di respingere il reclamo confermando integralmente la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata
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