COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 019 del 28/09/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TERRACINA 1925 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 20.10.2006 A CARICO DEL CALCIATORE D’AMICO ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 14.9.2006 (Gara: GAETA – TERRACINA del 10.9.2006 – Coppa Italia Eccellenza)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 019 del 28/09/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ TERRACINA 1925 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 20.10.2006 A CARICO DEL CALCIATORE D’AMICO ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 14.9.2006
(Gara: GAETA - TERRACINA del 10.9.2006 – Coppa Italia Eccellenza)
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
udita, come da richiesta, la Società interessata;
rilevato che le argomentazioni addotte dalla reclamante possono ritenersi assumibili, soltanto per quanto concerne la eccessività della sanzione comminata al calciatore D’Amico;
che, in effetti, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo non appare conforme a quella abitualmente irrogata dagli organi di Giustizia Sportiva per analoghe fattispecie (leggera spinta all’arbitro, in segno di protesta, senza conseguenze);
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica al calciatore D’AMICO ALESSANDRO dal 20.10.2006 al 13.10.2006.
La tassa reclamo va restituita.
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