COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 024 del 12/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TORRI IN SABINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MARUCCI SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 21.9.2006 (Gara: CENTRO ITALIA – TORRI IN SABINA del 17.9.2006 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 024 del 12/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TORRI IN SABINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MARUCCI SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 21.9.2006 (Gara: CENTRO ITALIA – TORRI IN SABINA del 17.9.2006 – Campionato di Eccellenza) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che il comportamento del calciatore MARUCCI, sicuramente censurabile e scorretto, non risulta però connotato da particolari elementi di gravità, violenza e pericolosità; inoltre, il comportamento sanzionato appare meno grave se esaminato anche nell’ottica del clima di agonismo e di concitazione della singola gara, giacchè al momento dell’espulsione del MARUCCI vi erano già state due ammonizioni; ritenuta quindi non congrua la sanzione irrogata in primo grado; DELIBERA Di accogliere il ricorso proposto e per l’effetto riduce la squalifica da 5 a 4 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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